Statuto dell’Associazione ASPO ITALIA
Versione 9-11-2025
Art. 1 - Denominazione e sede
- L’ ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO DEL PICCO DEL PETROLIO, di seguito denominata ASPO Italia o semplicemente ASPO, costituita con atto civile a Sesto Fiorentino il 24 Marzo 2005 nel rispetto dell'Art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, con il presente Statuto, si adegua alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo 5 del D. Lgs. N, 37/2017 e successive modifiche ed integrazioni, come associazione culturale senza scopo di lucro ed assume la denominazione ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO DEL PICCO DEL PETROLIO ETS.
- ASPO Italia ha sede legale nel Comune di Firenze, via Ambrogio Traversari 74. La variazione della sede legale nell’ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.
- ASPO Italia ha durata illimitata.
- L’acronimo ETS acquista efficacia con l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).
Art. 2 - Scopo
- L’associazione ASPO Italia ETS non ha fini di lucro.
- ASPO Italia ETS è nata come sezione italiana dell’Association for the Study of the Peak Oil and Gas.
- L’associazione:
- promuove iniziative culturali finalizzate allo studio delle risorse planetarie di petrolio, gas naturale, carbone e uranio nonché di tutte le risorse minerarie e lentamente rinnovabili rispetto al rateo di consumo e alla modellizzazione del loro processo di esaurimento in relazione ai fattori che ne influenzano la domanda e l'offerta: i modelli economici, demografici e sociali, le condizioni tecnologiche e le scelte politiche, come pure degli effetti che l'uso continuato di fonti fossili di energia ha sul clima terrestre e sull’ambiente.
- Si propone di determinare ed evidenziare i limiti che ostacolano una piena presa di coscienza del problema posto dal progressivo esaurimento delle georisorse e dalle ricadute di questo processo sulla società, anche in relazione alle dinamiche planetarie demografiche e di inquinamento, nonché di determinare le condizioni che minimizzino l'uso delle risorse non rinnovabili, e di studiare e modellizzare le condizioni che permettano di realizzare la transizione energetica attraverso l’adozione delle fonti di energia rinnovabile.
- Si propone di sviluppare nel pubblico una maggiore consapevolezza delle gravi conseguenze che il processo di esaurimento delle risorse non rinnovabili implica per tutta l'Umanità e, in particolare, per la realtà italiana. Incoraggia inoltre gli interventi orientati al miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia.
- Si propone infine di promuovere un sistema produttivo in cui, a partire dalla fase di progettazione delle merci, si abbandoni la pratica dell’"obsolescenza programmata", potenziando le pratiche di manutenzione, facilitando quelle di riparazione, favorendo il riuso nonché il recupero delle parti dei prodotti e, infine, il riciclo dei materiali impiegati.
- L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’uso accorto e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
Art. 3 - Organi sociali e metodi decisionali
- Salvo indicazione diversa, nel presente statuto quando ci si riferisce a una votazione si intende che il risultato è valido a maggioranza dei voti ricevuti. La maggioranza degli aventi diritto al voto è richiesta per l’accoglimento di nuovi membri. Un voto a maggioranza qualificata dei tre quarti + 1 degli aventi diritto è richiesta:
• per l’espulsione di un membro dell’associazione;
• per le modifiche dello Statuto.
Per decisioni prese “all'unanimità” si intende che non sono stati ricevuti voti contrari né astensioni.
- Tutte le decisioni dell'associazione possono essere prese attraverso votazioni per posta elettronica, teleconferenza o altri metodi che non richiedano la presenza fisica dei membri. Nel caso di voto per posta elettronica potranno essere utilizzati metodi di certificazione dell'indirizzo di posta elettronica.
- Sono organi decisionali dell'Associazione: l'Assemblea degli iscritti e il Consiglio Direttivo. Tali organi deliberano con le modalità indicate caso per caso negli articoli seguenti.
- Il Consiglio Scientifico è un organo consultivo costituito da persone con specifiche competenze anche esterne all’associazione e scelte con la procedura indicata all’articolo 14
Art. 4 - L’Assemblea degli associati
- L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, di cui stabilisce gli obiettivi dell'azione annuale. È costituita da tutti gli associati in regola con le quote di adesione per l’anno in corso. Tutte le decisioni prese da altri organi dell'associazione possono essere revocate da una decisione dell'Assemblea.
- L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta ogni anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’assemblea è convocata dal Presidente mediante l'invio dell'ordine del giorno agli iscritti almeno 10 giorni prima dell'adunanza. Tale invio avviene tramite gli strumenti informatici di telecomunicazione (posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo). Con l'accordo del Consiglio Direttivo, l'assemblea potrà svolgersi parzialmente o totalmente in remoto usando strumenti informatici e metodi che non richiedano la presenza fisica degli iscritti.
- Qualora, trascorso un anno dall'ultima Assemblea ordinaria, il Presidente non provveda ad una nuova convocazione, l'Assemblea può essere convocata su iniziativa di uno dei membri del Consiglio Direttivo, o di un quinto degli iscritti, a spese dell'Associazione, secondo le modalità di cui al comma precedente.
- L'Assemblea degli iscritti si riunisce in sessione straordinaria su iniziativa del Presidente, ovvero su richiesta motivata da parte della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o da parte di almeno un terzo degli iscritti in regola, mediante l'invio dell'ordine del giorno agli iscritti almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Tale ordine del giorno non può essere modificato.
- Le assemblee straordinaria e ordinaria degli iscritti sono validamente costituite qualora, comprese le deleghe, siano presenti o collegati in telecomunicazione o rappresentati almeno il 50% degli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
- Le deliberazioni dell'Assemblea degli iscritti sono valide se adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. Il voto può essere espresso anche per delega scritta presentata in assemblea o comunicata dall'interessato in precedenza per via telematica al Segretario. Il presidente prende atto delle deleghe e il segretario ne tiene nota. Ogni socio può esprimere, direttamente o per delega, un singolo voto. Un socio non può ricevere più di due deleghe.
- Hanno diritto di voto attivo e passivo in Assemblea esclusivamente gli iscritti in regola con il pagamento della quota per l’anno in corso.
- L'Assemblea ordinaria degli iscritti
• approva il bilancio annuale dell’Associazione;
• elegge e revoca Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere e gli altri membri del Consiglio Direttivo. Tutte le cariche sono rieleggibili;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
• delibera sull'esclusione degli associati;
• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• Su proposta del Tesoriere approva la quota annuale di adesione all'associazione.
- L’assemblea straordinaria delibera sui seguenti punti:
• elezione di cariche sociali che risultino vacanti per qualsiasi motivo;
• modifiche dello Statuto;
• sfiducia nei confronti di una carica sociale;
• scioglimento dell’associazione e devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo, a maggioranza qualificata (2/3+1);
• trasformazione, fusione o scissione dell’associazione.
Art. 5 - Il Presidente
- Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli iscritti secondo le modalità di cui all'art. 13. Ha la responsabilità legale e la rappresentanza dell'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Resta in carica per tre anni ed è rieleggibile. Alla scadenza decadono anche le altre cariche statutarie.
- Il Presidente dà esecuzione alle decisioni dell'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività degli iscritti; presenta all'Assemblea una relazione sull'attività svolta.
- Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e può incaricare una o più persone del coordinamento di specifiche iniziative.
- Il Presidente è il responsabile legale degli strumenti di telecomunicazione e pubblicazione dell’associazione (es.: sito internet, blog, chat, ecc.). Con la decadenza del suo incarico, trasferisce la responsabilità di tutti gli strumenti di comunicazione e pubblicazione al nuovo Presidente.
- In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente convoca un'assemblea straordinaria dei soci per l'elezione di un nuovo Presidente. In tal caso, gli altri organi direttivi non decadono con il Presidente dimissionario.
Art. 6 - Il Vicepresidente
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente su sua richiesta quando quest'ultimo non può adempiere ai suoi compiti.
- Nel caso di dimissioni del Vicepresidente, il Consiglio Direttivo nomina un nuovo vicepresidente scelto tra i propri membri. Nel caso di dimissioni contemporanee di Presidente e Vicepresidente l'assemblea viene convocata con le modalità di cui al punto 3 dell'Art. 4.
Art. 7 - Il Tesoriere
- Il Tesoriere è responsabile del bilancio e propone le iniziative per il finanziamento dell'Associazione; propone all’Assemblea l'ammontare della quota annuale d'iscrizione che deve essere versata entro la data della prima Assemblea annuale.
- Il fondo comune dell'Associazione, costituito dalle quote di adesione, da eventuali proventi di iniziative di autofinanziamento e da ogni altro contributo, è amministrato dal Tesoriere.
- Il Tesoriere è responsabile della raccolta e della custodia delle quote di adesione e degli altri contributi, nonché dell'esecuzione delle spese; predispone e redige il bilancio dell'Associazione nonché la relazione di bilancio e li sottopone al Consiglio Direttivo. Il Consiglio delibera sul bilancio e lo presenta all'Assemblea degli iscritti per l'approvazione. I quaderni contabili vengono conservati nella sede legale per almeno 5 anni.
- Le spese per iniziative non previste dalla mozione annuale, ed eccedenti l'ordinaria amministrazione, sono sempre deliberate dal Tesoriere d'intesa con il Consiglio Direttivo.
- In caso di dimissioni del Tesoriere, il Consiglio Direttivo nomina un nuovo Tesoriere scelto tra i propri membri. Qualora non vi siano membri del Consiglio che possano ricoprire tale carica, sarà convocata l’Assemblea perché nomini il nuovo Tesoriere.
Art. 8 - Il segretario
- Il Segretario gestisce i libri dell’associazione, ed in particolare:
• il libro degli associati;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- Il segretario produce dei resoconti delle attività all'associazione ed è, in generale, responsabile delle comunicazioni interne all'associazione. Indice le votazioni on-line, ne stabilisce la durata in accordo con presidente e vicepresidente, le chiude e ne comunica l’esito.
- In caso di dimissioni del Segretario, il Consiglio Direttivo nomina un nuovo Segretario scelto tra i propri membri. Qualora non vi siano membri del Consiglio che possano ricoprire tale carica, sarà convocata l’Assemblea perché nomini il nuovo Segretario.
Art. 9 - Il Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è l’organo che coadiuva il Presidente nelle attività finalizzate al perseguimento degli scopi dell'associazione. È composto da Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, e fino a un massimo di tre altri soci, eletti dall’Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo ha durata triennale ed è rieleggibile.
- Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Il Consiglio Direttivo è convocato telematicamente da uno dei suoi membri con preavviso di una settimana. Può riunirsi in forma telematica. È validamente convocato qualora siano presenti tre quarti dei suoi componenti.
Il termine di preavviso può essere derogato qualora vi sia il consenso di tutti i membri.
Art. 10 - I soci
- Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all’associazione persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo
• l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
• la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
• un curriculum vitae
- L'iscrizione all'associazione avviene su richiesta e dietro approvazione a maggioranza assoluta da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
- L'iscrizione ad ASPO-Italia ETS è sottoposta al versamento della quota annuale e dà il diritto ai soci ad accedere agli strumenti telematici di comunicazione e pubblicazione dell'associazione e agli altri strumenti informatici che possono essere creati nel corso della vita associativa. Persone non iscritte, ma interessate ai temi dell'associazione, possono essere invitate ad accedere in modo parziale/limitato agli strumenti telematici di comunicazione dell’associazione. Queste persone sono definite "simpatizzanti". I simpatizzanti possono essere esclusi dalla ricezione delle comunicazioni in qualsiasi momento per comportamenti non consoni ai fini dell'associazione per decisione del Consiglio Direttivo.
- Il socio decade su delibera del Consiglio Direttivo dopo due anni consecutivi di morosità ingiustificata nel pagamento della quota annuale.
- I soci possono essere radiati dall'associazione per comportamenti giudicati incompatibili con le finalità dell'associazione. La radiazione viene deliberata a maggioranza qualificata (3/4) degli aventi diritto da parte del Consiglio Direttivo, comunicata al socio che potrà presentare le proprie controdeduzioni, e ratificata alla prima occasione utile dall'Assemblea dei soci. La radiazione da parte del Consiglio Direttivo può essere annullata da parte dell'Assemblea dei soci, ma non viceversa. In caso di radiazione, le quote sociali versate non vengono restituite.
- Il socio che decade, si dimette, o è radiato dall'associazione perde anche le cariche direttive che ricopriva.
- I soci possono dichiararsi pubblicamente affiliati ad ASPO ETS. Le opinioni pubblicamente espresse da uno dei soci, tuttavia, rappresentano soltanto l'opinione del socio stesso, a meno che non sia autorizzato in tal senso dal Presidente o dal Consiglio Direttivo. Il logo ASPO ETS può essere usato dai soci, in pubblicazioni e interventi pubblici, solo su documenti visionati e approvati dal Consiglio Direttivo.
- Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi di dimissioni, recessione o espulsione. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- I soci hanno il diritto di elettorato attivo e passivo negli organi associativi, di essere informati sulle attività dell’associazione, e di prendere visione dei libri contabili ed associativi, ed ogni altro diritto contemplato nel presente Statuto.
- La qualifica di socio e la relativa quota associativa non sono trasmissibili. La quota associativa e ogni contributo versato non sono restituibili in caso di dimissioni, recessione o espulsione.
Art. 11 - Il Presidente Onorario
Il Presidente Onorario viene nominato dal Presidente sentito il Consiglio Direttivo e la persona designata.
Art. 12 - Past President
Di diritto, ogni Presidente al termine del suo mandato diventa Past President. Lo stato di Past President concede di accedere, anche in caso di recesso da socio, agli strumenti di discussione dell’associazione e il diritto di parola (ma non di voto) in assemblea.
Art. 13 - Modalità di elezione degli organi direttivi
- Ciascun socio in regola con il pagamento della quota sociale può candidarsi alle cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. Un socio può ricoprire una sola carica.
- Per l'elezione del Presidente ogni iscritto dispone di un voto; è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti validamente espressi. L'elezione avviene normalmente per scrutinio segreto nell'Assemblea degli iscritti. In caso di parità prevarrà l'anzianità d'iscrizione all'associazione o in mancanza di tale condizione si procederà al sorteggio.
- L'elezione, oltre che in Assemblea, può avvenire per posta elettronica o utilizzando altri strumenti elettronici debitamente convenuti, secondo modalità scelte dal Presidente e approvate dal Consiglio Direttivo.
- Le elezioni del Tesoriere, Vicepresidente e Segretario avvengono con le stesse modalità previste per la scelta del Presidente.
Art. 14 - Consiglio scientifico
- Il Consiglio Scientifico ha funzione consultiva composta da persone non necessariamente soci dell’associazione.
- I membri del Consiglio Scientifico vengono scelti dal Consiglio Direttivo fra personalità con specifiche competenze e hanno il compito di vagliare la qualità del lavoro tecnico-scientifico dell’associazione e fornire pareri su questioni specifiche che l’associazione si trova ad affrontare.
- Il Consiglio Scientifico è presieduto da un membro dell’associazione nominato dal Consiglio Direttivo.
Art. 15 - Strumenti informatici di comunicazione interna
- L'associazione ASPO-Italia incoraggia la trasparenza e la comunicazione interna fra soci. Tutte le decisioni prese dal Consiglio Direttivo o dal Presidente sono comunicate dal Segretario o dal Presidente a tutti i soci mediante posta elettronica.
- Sono strumenti informatici di comunicazione interna e pubblicazione dell’associazione tutti quelli adottati dal Consiglio Direttivo. La responsabilità è in capo al Presidente che ne conserva le credenziali di accesso, direttamente o tramite soci espressamente incaricati.
- Gli strumenti informatici di comunicazione interna e pubblicazione sono gestiti da soci in regola con l’iscrizione su nomina del Consiglio Direttivo. E’ possibile delegare parte delle attività tecniche di configurazione, gestione, manutenzione degli strumenti telematici di comunicazione e pubblicazione a risorse esterne (consulenti, aziende specializzate) a patto che il Presidente ed i Soci incaricati del governo di tali strumenti ne conservino il totale controllo.
- I mezzi di comunicazione interna e pubblicazione dell’associazione (es.: sito, chat, blog, mail list, ed eventuali altri strumenti) possono essere disabilitati o eliminati solo per decisione a maggioranza qualificata (3/4 + 1) dell’assemblea dei soci.
Art. 16 - Gestione dei fondi
- ASPO-Italia ETS accetta contributi finanziari per lo svolgimento della propria attività da parte di singoli, associazioni, enti pubblici e privati, purché gli scopi di detti enti e associazioni non siano in palese contrasto con le finalità dell'associazione. In caso di controversia sull'accettazione o meno di un contributo, la decisione spetta al Consiglio Direttivo.
- Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale coerentemente alle finalità dell'associazione, ovvero pubblicazioni, organizzazione di congressi e incontri, attività di ricerca, didattica, dimostrativa e simil
- Tutte le spese fino a 1.000 euro devono essere approvate dal Presidente o dal Tesoriere. Le spese oltre i 1.000 euro devono essere approvate dal Consiglio Direttivo.
- Le missioni a spese dell'associazione devono essere previamente approvate dal Presidente per costi fino a 1.000 euro. Oltre 1.000 euro devono essere previamente approvate dal Consiglio Direttivo.
- È esclusa in ogni caso la distribuzione a soci, diretta o indiretta, di utili di esercizio o di eventuali proventi delle attività, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- Il bilancio dell’associazione è redatto per anno solare. Il Consiglio delibera sul bilancio dell’associazione, redatto ai sensi dell’articolo 13 del Codice del Terzo Settore, D. Lgs. n. 117 del 2017, e lo rende disponibile ai soci. Il bilancio viene discusso ed approvato dall’assemblea entro la data prevista dalla legislazione in vigore, attualmente il 30 Aprile dell’anno successivo, e depositato presso il RUNTS entro il 30 Giugno.
- Gli associati non possono entrare in possesso dei fondi dell'associazione neppure al suo scioglimento, nel qual caso i fondi verranno devoluti ad una associazione con finalità simili.
Art. 17 - Pubblicazioni e gestione del sito internet
- I contenuti pubblicati tramite gli strumenti telematici dell'associazione sono gestiti dal Presidente e da collaboratori da lui designati (webmaster). Può essere pubblicato qualsiasi elaborato o documento ritenuto interessante o utile ai fini dell'associazione (redatto da soci o da non soci) su argomenti attinenti agli scopi dell’associazione, anche non in linea con la posizione ufficiale o maggiormente condivisa nell’associazione. L’autore resta il solo responsabile del contenuto. Nel caso di controversia fra i soci sull'opportunità o meno di pubblicare uno specifico lavoro, la decisione finale spetta al Presidente, sentito il parere dei membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente – in quanto legale responsabile del sito – si riserva in ogni caso il diritto di veto sulla pubblicazione nel sito o blog di materiale che giudica offensivo o comunque contrario alle leggi vigenti.
- La pubblicazione sui canali interni (riservati ai Soci) è libera, soggetta solamente ad eventuale attività di moderazione. La pubblicazione su canali pubblici deve seguire le linee guida del Presidente e del Consiglio Direttivo.
Art. 18 - Procedura di modifica dello Statuto
- Il presente Statuto può essere modificato soltanto dall'Assemblea della Associazione secondo quanto previsto all’articolo 4.5 del presente statuto. Gli scopi dell’Associazione e il presente articolo possono essere modificati solo con votazioni a maggioranza qualificata (2/3 +1) degli aventi diritto.
- I contrasti nella interpretazione del presente Statuto sono risolti dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.
Art. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. L’Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
Art. 20 - Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
Art. 21 - Norme transitorie
Il presente statuto, approvato dall'Assemblea dei soci del 9-11-2025, modifica e sostituisce il precedente statuto.